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IL CASO DEL MESE
Con questa rubrica vi proponiamo un caso, risolto dall'Autorità Guidiziaria Italiana o straniera, particolarmente interessante per la questione dibattuta o per l'interesse suscitato nell'opinione pubblica.
QUESTO MESE PARLIAMO DI: FIGLI |
Il congedo parentale di assistenza al figlio può essere impiegato per fare altri lavori?
La risposta è negativa: l'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, nel prevedere - in attuazione della legge delega 8 marzo 2000 n. 53 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata a una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Ove pertanto si accerti che il periodo di congedo venga invece utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, idoneo a essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo il fatto che lo svolgimento di tale attività (nella specie, presso una pizzeria di proprietà della moglie) contribuisca a una migliore organizzazione della famiglia.
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