L'ADOZIONE

E' un istituto diretto a creare un rapporto elettivo di filiazione fra persone non legate da vincoli di sangue. Vi sono diversi tipi di adozione:

1. Adozione delle persone maggiori di età;
2. Adozione dei minori;
3. Adozione in casi particolari;
4. Adozione internazionale.

1. Adozione dei maggiori di età

E' ammessa solamente a favore di chi non ha figli minorenni o di chi ha figli maggiorenni che vi acconsentono.

Il divario minimo tra adottante ed adottato é di diciotto anni. Non esistono invece limiti di età massima per l'adottato, né per l'adottante.

Possono adottare sia le coppie sposate, sia i singles, sia le persone coniugate, purché con il consenso del coniuge. L'adozione dei figli naturali da parte dei loro genitori é vietata. Occorre il consenso dell'adottante, dell'adottando, l'assenso dei genitori di quest'ultimo e del coniuge, nonché un accertamento del Tribunale diretto a verificare se l'adozione convenga all'adottando oppure no.

2. Adozione (nazionale) dei minori

E' diretta ad evitare il dramma dell'abbandono e a ricreare un ambiente familiare sereno per il minore nel cui interesse si agisce. I requisiti sono:

- la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore;
- l'idoneità dei coniugi ad adottare.

Competente ad emettere entrambi i provvedimenti é il Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato. L'adozione vera e propria é preceduta dall'affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.

Con la legge 28 marzo 2001 n. 149 sono state introdotte importanti novità. Esse riguardano principalmente due punti: la possibilità per chi viene adottato di conoscere le proprie origini biologiche e l'affidamento dei bambini che, in futuro, saranno dati solo a famiglie o a comunità di tipo familiare e non più agli istituti, che, a partire dal 2006, dovranno sparire.

Ancora, la legge offre un riconoscimento della convivenza: possono adottare un bambino sempre e solo le coppie sposate, ma tra gli elementi di stabilità della coppia adesso é possibile considerare anche gli anni di convivenza. Inoltre, é stata aumentata da 40 a 45 anni la differenza massima di età tra genitore e figlio adottivo.

Tra le altre novità, il fatto che i minori se capaci di discernimento debbano essere ascoltati sempre, e il dovere per i Tribunali di informare gli aspiranti genitori adottivi sullo stato del procedimento.

3. Adozione in casi particolari

Qui il rapporto che si crea tra il minore e i genitori adottivi non si sostituisce, ma si aggiunge a quello che il bambino ha con i genitori biologici. Questo tipo di adozione é consentita solo in ipotesi tassative:

- quando il minore sia orfano di entrambi i genitori e l'adottante sia un parente entro il sesto grado, oppure, pur non essendo legato al minore da vincoli di parentela, abbia stabilito con quest'ultimo un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;

- quando l'adottante é il coniuge del genitore del minore;

- quando sia impossibile l'affidamento preadottivo.

La legge n. 149/01 ha apportato modifiche anche per l'adozione in casi particolari. La legge introduce, infatti, fra l'altro, la possibilità per i minori handicappati orfani di padre e madre di essere adottati anche senza l'accertamento dello stato di abbandono.

4. Adozione internazionale

L'adozione internazionale prevede un percorso inverso rispetto all'adozione nazionale. Essa inizia infatti con un'indagine sulle famiglie che ne fanno specifica richiesta. Quando la coppia viene giudicata idonea dal Tribunale, essa può partire alla ricerca di un bambino abbandonato.

La coppia, una volta trovato un minore in territorio straniero ed ottenuta la dichiarazione di adozione o di affidamento da parte delle competenti autorità straniere, torna a casa e si ripresenta al Tribunale per i minorenni, che, una volta accertato che tutto sia in regola, dichiara l'adozione o l'affidamento preadottivo a seconda che vi sia già stato o meno un periodo di affidamento di un anno.

Nell'adozione internazionale l'abbinamento tra gli adottanti ed il minore si realizza all'estero con l'ausilio di enti ed organizzazioni internazionali cui la coppia é obbligata a rivolgersi. La legge n.476/1998 ha introdotto agevolazioni di carattere personale e fiscale per i nuovi genitori.

Le prime estendono a quest'ultimi le garanzie offerte dalla legislazione lavoristica ai lavoratori dipendenti per il caso di nascita di figli.

In materia fiscale é previsto, invece, che coloro che adottano minori stranieri possano indicare tra gli oneri deducibili ai fini dell'Irpef il 50% delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione internazionale.

N.B. In tutti i casi di adozione, questa può essere revocata per indegnità dell'adottante o dell'adottato.

Affidamento familiare

L'istituto é diretto a fornire un aiuto al minore che sia temporaneamente privo di "un ambiente familiare idoneo" alla crescita. Possono ottenerlo sia i singles che una comunità di tipo familiare.

La famiglia affidataria, a differenza di quella adottiva non può considerare il minore come proprio figlio, avendo essa anzi il compito di favorire il riavvicinamento con la famiglia naturale una volta che questa superi le difficoltà provvisorie che avevano determinato l'affidamento.

Con esso non si modifica lo stato familiare del minore e non si creano pertanto vincoli familiari tra quest'ultimo e l'affidatario.



Di seguito, degli interessanti casi dibattuti su Adozione e Affidamento



Adozione di minori
ADOZIONE A DISTANZA

Di cosa si tratta? L'adozione a distanza é stata definita dai più come un atto di solidarietà attiva priva di forme di assistenzialismo. Con essa il benefattore desidera affiancare nello studio e nella formazione professionale un bambino che vive in uno dei Paesi più poveri del mondo per favorirne lo sviluppo integrale all'interno dell'ambiente e della cultura locali.

La particolarità dell'adozione a distanza é proprio questa: il minore viene sostenuto con un contributo economico da parte del donatore senza essere sradicato dal proprio contesto familiare, sociale, culturale. Il termine "adozione" é ovviamente usato in senso traslato, in quanto non comporta l'elezione del minore a figlio proprio, mentre la parola "a distanza" sta a significare che il gesto di solidarietà viene portato direttamente nel Paese in cui vive i bambino.

Il fenomeno ha conosciuto negli ultimi dieci anni un clamoroso sviluppo e le associazioni e gli enti nati per promuovere questa nuova forma di cooperazione con il Terzo mondo si sono moltiplicati.

Aumentando vertiginosamente le offerte, si son fatte più sentite le esigenze di controllo dell'utilizzo dei fondi, di tutela del donatore dagli sprechi, di garantire, in una parola, una maggiore trasparenza. Per ora, il quadro entro cui si muove l'istituto é quello delle Convenzioni internazionali e degli indirizzi in materia di politica dell'infanzia elaborati nel nostro Paese.

In particolare, il principale riferimento é costituito dalla Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, elaborata dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite.

La Convenzione pone infatti al centro il minore con i suoi diritti, tra cui quello di avere una famiglia. L'adozione viene indicata pertanto come lo strumento più adatto ad assicurare al minore tale diritto, ma non deve costituire mezzo di allontanamento del bambino dal contesto socio-culturale in cui vive.

La Convenzione, ratificata dall'Italia nel 1991, impegna inoltre i Ministeri competenti ad elaborare piani d'intervento e di sostegno a favore dell'infanzia per garantire il diritto alla famiglia da parte dei bambini.

Altro punto fermo é rappresentato dalla Convenzione de l'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, approvata nel 1993 e ratificata dall'Italia nel 1998. Nel dispositivo di ratifica si sottolinea come l'aiuto all'infanzia possa efficacemente essere messo in atto "nelle forme della cooperazione internazionale esercitate attraverso le modalità del sostegno a distanza".

ALCUNE PRECAUZIONI DA PRENDERE
Chi desidera adottare a distanza un bambino dovrebbe porre all'organismo le seguenti domande:

  • In quale contesto s'inserisce l'adozione a distanza e quali sono i referenti in loco (missionari, personale locale)?
  • In quali Paesi opera l'ente, e da quanto tempo?
  • L'adozione a distanza riguarda solo il fanciullo, o coinvolge pure la famiglia e la comunità?
  • I fondi raccolti vengono utilizzati anche per progetti di sviluppo comunitario o per finanziare con il microcredito piccole realtà imprenditoriali?
  • Qual'é l'entità dell'impegno economico? La quota va versata annualmente, semestralmente o mensilmente?
  • Qual'é la durata dell'impegno economico; va sottoscritto un contratto?
  • Quale tipo d'informazione viene data all'adottante (relazioni, foto, circolari)? E il bilancio dell'associazione o dell'ente é pubblico? Il donatore può averne copia?
  • L'ente trattiene dalla quota versata una percentuale destinata alle spese di gestione?
  • La quota versata per l'adozione a distanza può dedursi dalla dichiarazione dei redditi?
  • Se sì, in quale misura?
  • Dalle risposte sarà possibile farsi un'opinione dei criteri di trasparenza adottati dall'ente verso il donatore.

    ALCUNI INDIRIZZI UTILI

    ABBA' Associazione per l'adozione a distanza dell'infanzia abbandonata
    Via Fonzaso, 7
    20148 Milano
    Tel.: 02.48205573

    A.B.C. Solidarietà e Pace
    Via Umberto Calosso, 50
    00155 Roma
    Tel e Fax: 06.4067358 - 4063334
    www.romacivica.net/abc
    abcsolidarieta@tiscalinet.it
    Dove opera: Brasile, Guinea Bissau, Iugoslavia, Serbia, Bosnia

    A.G.A.P.E. Associazione Genitori Adottivi per l'Estero
    Via A. Marracino, 4
    00166 Roma
    Tel e Fax 06.66183375
    web.tiscalinet.it/agape
    agape.it@tiscalinet.it
    Dove opera: Brasile, Camerun

    AI.BI. Amici dei Bambini
    Via Giacomo Frassi, 19
    20077 Melegnano (MI)
    Tel. 02.988221 / fax 02.98232611
    www.aibi.it
    aibi@aibi.it
    Dove opera: Brasile, Colombia, Bolivia, Honduras, Marocco, Kosovo, Albania, Bosnia, Romania, Bulgaria, Ucraina

    BABY NEL CUORE
    Via del Porto 30
    40122 Bologna
    Tel.: 051.245975 n. verde 800.861359
    Fax 051.4216667 / 051.252211
    babynelcuore@bo.nettuno.it
    Dove opera: Libano, Argentina, Congo

    COMUNITA' SANT'EGIDIO - ACAP
    Piazza Sant'Egidio 3
    00153 Roma
    Tel.: 06.585661 / fax 06.5800197
    www.santegidio.org
    info@santegidio.org
    Dove opera: Sud-Est Asiatico, Africa, Europa dell'Est

    FAMIGLIE NUOVE DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI
    Via Isonzo, 64
    00046 Grottaferrata (RM)
    Tel.: 06.9411565 / Fax 06.9411614
    www.focolari.org
    famiglienuove@focolari.org
    Dove opera: America Latina, America Centrale, Est Europa, Asia, Africa, Medio Oriente

    INTERNATIONAL ADOPTION
    Via Nazionale 41/2
    33011 Artegna (UD)
    tel. 0432.977405
    fax 0432.977507
    Dove opera: India, Guatemala

    MANI TESE
    Piazza Gambara, 7
    20146 Milano
    tel. 02.4075165
    fax 02.4046890
    www.manitese.it
    manitese@manitese.it
    Dove opera: Benin, Eritrea, Burkina Faso, Mozambico, Guinea Bissau, Bangladesh, India, Cambogia, Bolivia, Messico, Brasile, Nicaragua, Ecuador, Perù, Guatemala, El Salvador

    da "Un figlio all'altro capo del mondo" di Giuseppe Caffulli - Villaggio Solidale - Monti -
  • Progetto realizzato da