| IL MATRIMONIO |
Sabato, 10 Maggio 2008
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| A cura dell'Avv. Monica Ricci. |
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Il matrimonio, quale fondamento della famiglia legittima non riceve definizione dal legislatore. Con tale termine si indica sia l'atto giuridico solenne mediante il quale un uomo ed una donna assumono vicendevolmente reciproci impegni, sia il rapporto giuridico che da esso deriva.
Nell'ordinamento giuridico italiano convivono due diverse forme di matrimonio: quello civile, interamente regolato dalle leggi italiane e quello concordatario ossia un matrimonio religioso, stipulato secondo regole sancite dal diritto canonico che, in seguito a trascrizione nei registri dello stato civile, acquisisce effetti civili.
Invece non rappresenta un ulteriore forma matrimoniale, ma solo un differente modo di celebrazione, il matrimonio acattolico. In tal caso, infatti, sia l'atto che il rapporto sono integralmente regolati dal codice civile ed il ministro del culto è considerato come un pubblico ufficiale, autorizzato alla celebrazione del matrimonio dalla legge.
Con il matrimonio, in capo ai coniugi sorgono una serie di diritti e doveri di natura personale e patrimoniale a cui sono reciprocamente vincolati.
Con la riforma del diritto di famiglia, avvenuta nel 1975, è stata ribadita l'assoluta parità dei coniugi in ordine ai suddetti diritti e doveri.
OBBLIGHI
Gli obblighi, previsti e disciplinati nel codice civile all'art. 143, sono: l'obbligo di fedeltà, l'obbligo di assistenza morale e materiale, l'obbligo di coabitazione, l'obbligo di collaborazione nonché l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli.
Tali obblighi non sono provvisti però di una specifica sanzione in caso di inadempimento, in quanto si ritiene che debbano essere spontaneamente sentiti ed assolti dai coniugi. E' possibile, tuttavia, ottenere una tutela civile per il tramite dell'addebitabilità della separazione. Infatti, in caso di violazione dei doveri coniugali, il coniuge potrà richiedere al giudice, in sede di separazione, la pronuncia sull'addebito di essa.