Il matrimonio si scioglie solo a seguito della morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Tuttavia il nostro codice civile, all'art. 150, prevede la possibilità di porre fine al rapporto coniugale mediante l'istituto della separazione personale.
Quest'ultima può essere giudiziale, qualora ne sia fatta domanda al giudice da parte di un solo coniuge, e venga pronunciata con sentenza a seguito di un giudizio, oppure consensuale, quando sia frutto di un accordo tra i coniugi, accordo poi omologato dal giudice (omologazione che risulta indispensabile affinché la separazione possa produrre effetti), ovvero di fatto quando la stessa non venga in alcun modo formalizzata, avendo, in tal caso, effetti estremamente limitati.