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F.A.Q. Sabato, 10 Maggio 2008


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  • D: Che cosa significa "delibazione di sentenza straniera" ?
    R: Con questo termine ci si riferisce ad uno speciale procedimento, avente ad oggetto il riconoscimento e la dichiarazione d'efficacia di una sentenza straniera nell'ordinamento giuridico italiano.

  • D: La separazione personale dei coniugi può essere?
    R: Consensuale o giudiziale.

  • D: Che differenza c'è tra la separazione consensuale e giudiziale?
    R: La prima è caratterizzata dall'accordo dei coniugi circa le condizioni della separazione e dalla richiesta di entrambi i coniugi al Giudice.
    La seconda, invece, è caratterizzata da una situazione di conflitto tra i coniugi di talchè il ricorso è presentato autonomamente dai coniugi.

  • D: Per presentare la domanda di separazione è necesario l'ausilio di un legale?
    R: No. La domanda, sotto forma di ricorso, può essere presentata presonalmente dalle parti. E' necessario però che contenga gli accordi dei coniugi riguardanti sia l'affidamento degli eventuali figli sia le condizioni economiche e l'assegnazione della casa coniugale.

  • D: Quali sono le cause che possono determinare una richiesta di separazione?
    R: Sono da considerare cause idonne tutti i fatti che rendono o che recano grave pregiudizio all'educazione dei figli, l'abbandono volontario e ingiustificato della convivenza da parte di un coniuge, i maltrattamenti in famiglia come le percosse, le minacce, gli atti di scherno, di disprezzo, di umiliazione che provocano durevole sofferenza morale ad uno dei coniugi.

  • D: Esiste ancora la separazione per colpa?
    R: Con la legge di riforma del diritto di famiglia del '75, è stata eliminata la separazione per colpa; il Giudice può dichiarare a quale dei coniugi è imputabile la separazione, solo se viene richiesto e se il Giudice ritiene che i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscono violazione di norme di condotta, imperative ed inderogabili.

  • Da: Che conseguenza può portare l'accertamento dell'addebito a carico dei coniugi da parte del Giudice?
    R: Il coniuge privo di colpa non può essere obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge ma solo, ove ci siano i presupposti,l'assegno alimentare.

  • D: Che differenza c'è tra questi due assegni?
    R: L'assegno di mantenimento è tale da consentire all'altro coniuge di mantenere lo stesso tenore di vita avuto nel periodo matrimoniale.
    L'assegno alimentare, invece, supplisce soltanto allo stato di bisogno dell'altro coniuge ed è limitato ai bisogni fondamentali di vita.

  • D: Può essere modificato, successivamente alla separazione, l'assegno di mantenimento o alimentare?
    R: Ciò può avvenire, quando le condizioni economiche dell'obbligato, successivamente alla sentenza di separazione, migliorino o peggiorino.

  • D: I figli, in caso di separazione, a chi possono essere affidati?
    R: In materia di affidamento dei figli, il Giudice deve attenersi al criterio fondamentale dell'interesse esclusivo della prole, per cui è tenuto a priovilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al minimo i danni derivanti dalla crisi della famiglia, sia il padre, che la madre. In determinate situazioni il Giudice può disporre l'affidamento congiunto ad enrambi i coniugi.

  • D: Il dovere diei genitori di mantenere i propri figli perdura anche quando questi ultimi diventano maggiorenni?
    R: L'obbligo dei genitori sussiste finchè questi ultimi non raggiungono una personale autonomia patrimoniale.

  • D: La casa coniugale, in caso di separazione, a chi solitamente viene assegnata?
    R: La casa familiare viene di solito assegnata al coniuge cui vengono affidati i figli, ciò costituisce una misura di garanzia e di protezione di quest'ultimi.

  • D: Quando è possibile proporre la domanda di divorzio?
    R: Quando sono decorsi tre anni dalla separazione consensuale o giudiziale.

  • D: Da quando decorre il termine dalla separazione consensuale o giudiziale?
    R: Dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
    Le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni da tale data.

  • D: La domanda di divorzio può essere congiunta da entrambi i coniugi?
    R: Esiste il divorzio congiunto quando la domanda è proposta dai coniugi e, in questo caso, la domanda può essere proposta al Tribunale dal luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
    La domanda giudiziale, invece, è proposta da uno solo dei coniugi.

  • D: Quali sono le condizioni per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile?
    R: Ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno, il Giudice deve tenere conto della complessiva situazione di ciascuno dei coniugi, quindi, tenere conto, aoltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, al fine di tutelare il coniuge economicamente più debole.

  • D: In tema di divorzio, a chi spetta la casa familiare?
    R: Solitamente spetta ai genitore cui vengono affidati i figli e con il quale i figli convivano.

  • D: Che cosa si intende per apertura della successione?
    R: E' l'avverarsi del fatto giuridico che dà luogo alla successione, e cioè la morte di una persona.

  • D: Dove si apre la successione?
    R: La successione si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto e cioè il luogo in cui la persona ha la sede principale dei suoi affari o interessi.

  • D: Quante forma di successione esistono?
    R: Tre forme:
    • successione testamentaria: se l'ereditando aveva fatto testamento, l'eredità si devolve alla persona o alle persone indicate nel testamento;
    • successione legittima: se l'ereditando non aveva fatto testamento, l'eredità si devolve ai suoi parenti indicati dalla legge e nell'ordine da questa stabilito;
    • successione necessaria: che opera in due casi:
      1. se l'ereditando aveva fatto testamento ma in questo aveva pretermesso determinati parenti ai quali la legge riconosce ilk diritto di succedergli in una determinata quota dell'eredità;
      2. Se, pur essendo egli morto senza testamento, aveva in vita donato i suoi beni in misura tale da ledere il diritto sdi successione dei parenti.
      In entrambi i casi, i parenti pretermessi possono far valere il loro diritto con una apposita azione, detta azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, e così concorrere nella successione insieme agli altri successori, testamentari e legittimi.


  • D: Che cos'è la donazione?
    R: E' un atto di liberalità con il quale una parte arricchisce un'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

  • D: Quale può essere l'oggetto della donazione?
    R: Può essere quanto mai vario: può trattarsi del trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale su una cosa, può trattarsi dell'assunzione di una obbligazione, avente per oggetto un'unoica prestazione oppure prestazioni periodiche, come nel caso, ed esempio della costituzione per liberalità di una rendita vitalizia.

  • D: Quale forma è prescritta?
    R: E' richiesta, a pena di nullità la forma dell'atto pubblico, alla presenza di testimoni.

  • D: Quando si perfeziona la donazione?
    R: E' un contratto contestuale, si perfeziona nel momento in cui si forma il consenso delle parti.

  • D: La donazione può essere revocata?
    R: In due casi:
    1. per sopravvenienza di figli o altri discendenti, la revoca non è automatica, ma deve essere richiesta dal donante, con azione che si prescrive in cinque anni;
    2. per ingratitudine del donatario entro un anno dalla conoscenza del fatto; i fatti che giustificano questa forma corrispondono sostanzialmente alla cause di indegnità a succedere.

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