|
IL CASO DEL MESE DI DICEMBRE 2007
|
|
Con questa rubrica Vi proponiamo un caso, risolto dall'Autorità Giudiziaria italiana o straniera, particolarmente interessante per la questione dibattuta o per lo scalpore suscitato nell'opinione pubblica.
|
Sottrazione di minori: opposizione al rientro solo in caso di pericolo?
Secondo questa importante pronuncia della Corte di Cassazione, la condizione di opposizione al rientro del minore è configurabile soltanto se gli inconvenienti prospettati raggiungano il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore.
Corte di Cassazione - Sezione I civile
Sentenza 12 luglio 31 ottobre 2007 n. 22962
Presidente Losavio; Relatore Salvago; Pm - difforme - Velardi
Svolgimento del processo
Con decreto del 28 luglio 2005, il Tribunale per i minorenni di Bolzano, respingeva la richiesta del P.M. ai sensi dell'art. 7 della legge 64 del 1994 rivolta ad ottenere l'ordine di rientro del minore (A) affidato al padre (B) e trasferito dalla madre (C) in Italia, per avere ritenuto sussistente la situazione prevista dall'art. 13 della Convenzione de l'Aja 25 ottobre 1980.
Il ricorso dell'(B) veniva accolto da questa Corte che, con sentenza 18 marzo 2006 n. 6081, cassava la decisione del Tribunale per i minori, cui attribuiva il compito di procedere ad una rinnovata valutazione del materiale istruttorio onde accertare la ricorrenza della fattispecie di cui al menzionato art. 13 della Convenzione.
Il Tribunale per i minorenni di Bolzano, con decreto del 17 luglio 2006 ha quindi disposto il ritorno del minore presso il padre (B), osservando: a) che per quanto la separazione del minore dal genitore non affidatario, autore della sottrazione, comporti normalmente per lui una sofferenza morale per il distacco, quest'ultima non può, da sola assurgere alla particolare situazione di rischio prevista dall'art. 13 dell'Allegato C alla Convenzione; b) che nel caso concreto, peraltro, le relazioni delle autorità tedesche documentavano che il padre del minore si era dimostrato un genitore premuroso, sensibile e responsabile, capace di rispondere in maniera adeguata ai bisogni del figlio e che la permanenza di quest'ultimo presso il padre si era rivelata positiva per il suo sviluppo; c) che infine il suo rientro presso il padre non avrebbe comportato alcuna interruzione dai rapporti del minore con la madre e i fratelli, poiché il diritto germanico applicabile nella fattispecie prevede proprio il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché con i fratelli.
Per la cassazione del provvedimento, la (C) ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui resiste (B) con controricorso illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Il collegio deve, anzitutto, rilevare che il decreto impugnato è stata emesso in data 17 luglio 2006, per cui al ricorso della (C), si applica la disposizione del primo comma dell'art. 366 bis cod. proc. civ., in vigore dal 2 marzo 2006, ex art. 6 D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il quale dispone che: nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto (comma 1); nel caso previsto dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali è dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (comma 2).
La nuova norma richiede, in tal modo, che l'illustrazione di ciascuno dei motivi indicati nel primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. si concluda, a pena di inammissibilità (Cass. 7257/2007), con la formulazione di un quesito di diritto.
Alla stessa non si è invece attenuta la ricorrente nel formulare il secondo motivo, con cui essa ha addebitato al provvedimento impugnato violazione dell'art. 13 all. C alla Convenzione dell'Aja, per non avere considerato che detta disposizione ritiene ostativo al rientro del minore presso il genitore affidatario il fatto che difetti in quest'ultimo l'effettivo esercizio del diritto di affidamento sul figlio, e che nel caso le risultanze istruttorie avevano dimostrato l'insussistenza di detta condizione anche perché, almeno fino al gennaio 2005, non vi era stato alcun provvedimento giudiziale che legittimasse l'esclusivo affidamento del figlio al padre.
Pertanto questa censura va dichiarata inammissibile.
Con il primo motivo la (C), deducendo violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. lamenta che il decreto contenga una motivazione palesemente contraddittoria in relazione all'altra condizione stabilita dall'art. 13 che sussista un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile: per avere lo stesso, da un lato, riconosciuto che il rientro del piccolo (A) dal padre possa cagionargli un trauma psichico, per poi escludere nel prosieguo della motivazione la sussistenza di detta condizione con considerazioni peraltro in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte più volte citata.
Con il terzo motivo aggiunge che il Tribunale ha omesso di considerare rilevanti elementi istruttori che confermavano la sussistenza di detto pericolo, quali le dichiarazioni del minore, nonché la relazione psicologica prodotta nel giudizio di merito, la quale dimostra che il rientro del minore in un contesto che egli non riconosce neppure come proprio potrebbe avere conseguenze per lui devastanti.
Le censure, entrambe ammissibili in quanto contengono le ragioni per le quali è dedotta l'illogicità e comunque l'insufficienza della motivazione del decreto impugnato (art. 366 bis cod. proc. civ. cit.), sono tuttavia infondate.
Il Tribunale prendendo in considerazione proprio le risultanze istruttorie che la ricorrente assume non valutate, ed in particolar modo le dichiarazioni del minore, ha infatti dato atto che per il piccolo (A) la separazione dalla madre e dai fratelli, cui egli è profondamente legato, sarebbe sicuramente motivo di intensa sofferenza morale anche per la solidarietà dimostrata nei confronti di costoro e l'opposto atteggiamento manifestato per il padre cui rimprovera in particolare di non avere sposato la ricorrente.
E tuttavia ha correttamente osservato che detta sofferenza non si discosta da quella cui va incontro qualsiasi minore costretto al distacco dal genitore non affidatario allorché debba convivere esclusivamente con l'altro; ed al quale non fa riferimento la menzionata condizione dell'art. 13. La quale richiede invece, come evidenziato dalla sentenza di rinvio di questa Corte 6081/2006, che la stessa sia configurabile soltanto se detti inconvenienti raggiungano il grado di pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore: altrimenti comportando di regola l'inapplicabilità delle norme della Convenzione sul rientro del minore presso il genitore affidatario cui sia stato illecitamente sottratto dall'altro genitore, dato il naturale legame affettivo del figlio per entrambi i genitori.
Ha quindi escluso la ricorrenza di quest'ultima condizione, in tal modo intesa, di esposizione del bambino ad un danno fisico o psichico o che egli, in qualsiasi altro modo, possa venire a trovarsi in una situazione intollerabile, anzitutto al lume delle informazioni fornite dall'autorità germanica, la cui omessa valutazione aveva indotto questa Corte a cassare il primo decreto del tribunale; le quali dimostravano: a) che la permanenza presso il padre si era rivelata assai positiva per il minore tanto da consentirgli di superare in poco tempo i disturbi compartimentali di cui si è detto per il distacco dalla madre e dai fratelli; b) che il padre si era sempre dimostrato premuroso, sensibile e responsabile nei confronti del minore, e capace di rispondere ai sui bisogni; c) che anche per la sensibilità da lui dimostrata pur in occasione dell'incontro con il figlio nel corso del presente giudizio, era prevedibile che il rientro del minore presso l'(B) avrebbe contribuito in breve tempo ad una equilibrata crescita di quest'ultimo, nonché a fargli superare l'inevitabile sofferenza per il distacco dalla madre. E, quindi, che detto rientro proprio per il diritto germanico, applicabile nella fattispecie, non avrebbe comportato alcuna interruzione dei rapporti con la madre ed i fratelli, con cui invece avrebbe potuto continuare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo.
Per cui siffatta motivazione non solo è immune dalle contraddizioni prospettate dalla ricorrente, ma appare del tutto corretta, palesandosi fondata sopra un apprezzamento di fatto (quello, cioè, sopra riportato) il quale si sottrae a censura, in questa sede, risultando frutto di considerazioni adeguate, rispondenti alle risultanze istruttorie, anche indicate dalla sentenza di questa Corte, e conformi ai principi enunciati dalla Giurisprudenza in ordine all'interpretazione del ricordato art. 13 della Convenzione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.