IL MATRIMONIO

Il matrimonio, quale fondamento della famiglia legittima non riceve definizione dal legislatore. Con tale termine si indica sia l'atto giuridico solenne mediante il quale un uomo ed una donna assumono vicendevolmente reciproci impegni, sia il rapporto giuridico che da esso deriva.

Nell'ordinamento giuridico italiano convivono due diverse forme di matrimonio: quello civile, interamente regolato dalle leggi italiane e quello concordatario ossia un matrimonio religioso, stipulato secondo regole sancite dal diritto canonico che, in seguito a trascrizione nei registri dello stato civile, acquisisce effetti civili.

Invece non rappresenta un ulteriore forma matrimoniale, ma solo un differente modo di celebrazione, il matrimonio acattolico. In tal caso, infatti, sia l'atto che il rapporto sono integralmente regolati dal codice civile ed il ministro del culto è considerato come un pubblico ufficiale, autorizzato alla celebrazione del matrimonio dalla legge.

Con il matrimonio, in capo ai coniugi sorgono una serie di diritti e doveri di natura personale e patrimoniale a cui sono reciprocamente vincolati.

Con la riforma del diritto di famiglia, avvenuta nel 1975, è stata ribadita l'assoluta parità dei coniugi in ordine ai suddetti diritti e doveri.

GLI OBBLIGHI

Gli obblighi, previsti e disciplinati nel codice civile all'art. 143, sono: l'obbligo di fedeltà, l'obbligo di assistenza morale e materiale, l'obbligo di coabitazione, l'obbligo di collaborazione nonché l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli.

Tali obblighi non sono provvisti però di una specifica sanzione in caso di inadempimento, in quanto si ritiene che debbano essere spontaneamente sentiti ed assolti dai coniugi.

È possibile, tuttavia, ottenere una tutela civile per il tramite dell'addebitabilità della separazione. Infatti, in caso di violazione dei doveri coniugali, il coniuge potrà richiedere al giudice, in sede di separazione, la pronuncia sull'addebito di essa.



Di seguito, degli interessanti casi dibattuti riguardo Matrimonio e Famiglia
LA FAMIGLIA LEGITTIMA

La famiglia prima di essere una realtà regolata dal diritto è la risposta naturale ad una fondamentale esigenza di aggregazione insita in ogni uomo e presente in ogni tempo e cultura. Si tratta, dunque, di un insieme di persone legate da vincoli di affetto e solidarietà, strutturato in forme differenti quale frutto di evoluzioni storiche e sociali regolato dal diritto in quanto costituisce una delle forme di organizzazione della convivenza umana. La Carta Costituzionale contiene numerose disposizioni che riguardano i rapporti familiari, data l'importanza sociale e personale degli interessi coinvolti.

In primo luogo troviamo l'art. 29 il quale proclama il riconoscimento della famiglia fondata sul matrimonio, quella cioè "formalizzata" nell'atto solenne con il quale gli sposi si vincolano ai reciproci impegni e l'ordinamento provvede a regolare gli effetti giuridici conseguenti alla conclusione del matrimonio.

Viceversa viene conferito solo limitato riconoscimento alla famiglia di fatto, vale a dire a quella famiglia non fondata sul matrimonio, ma per la quale sia comunque possibile individuare un carattere di stabilità e di serietà d'intenti.

La Costituzione si preoccupa, in tal senso, di riconoscere una tutela giuridica ed una posizione per quanto possibile analoga a quella dei figli legittimi (nati cioè in costanza di matrimonio) ai figli nati al di fuori del matrimonio.

Nonostante le previsioni in tema di famiglia naturale resta comunque privilegiata la famiglia fondata sul matrimonio, atto da cui si presume la serietà e la stabilità di una realtà così rilevante per gli individui.

Determinante ai fini della rilevanza che viene data all'atto matrimoniale è la tradizione storica e sociale del nostro Paese che ha visto il matrimonio come elemento centrale della vita di relazione.

La riforma legislativa del 1975 ha rappresentato un momento fondamentale nel processo di evoluzione degli istituti familiari. Grazie ad essa si è giunti ad eliminare le disparità di posizioni tra i coniugi.

Il sistema è oggi organizzato sulla collaborazione dei coniugi nel mantenimento e nella gestione della famiglia (rilevando anche l'eventuale lavoro casalingo della donna) e sull'obbligo di entrambi di mantenere, istruire ed educare i figli, esercitando di comune accordo la potestà su di essi, nel rispetto delle loro inclinazioni ed aspirazioni.
LA FAMIGLIA (O LA COPPIA) DI FATTO

Accanto alla famiglia legittima fondata sul matrimonio ed esplicitamente riconosciuta dall'art. 29 della nostra Costituzione, si pone la famiglia di fatto: quell'unione tra soggetti di sesso diverso in cui manca il vincolo matrimoniale e che si basa sull'affetto e sul reciproco rispetto dei doveri familiari.

Questa forma di convivenza, per poter avere giuridica rilevanza, presuppone una certa stabilità e serietà di intenti. Più precisamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha specificato che, al fine di distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, si deve tenere soprattutto conto del carattere di stabilità del rapporto, carattere che conferisce certezza al rapporto stesso e lo rende rilevante sotto il profilo giuridico.

L'unione familiare non fondata sul matrimonio non è più riprovata dalla coscienza sociale e sebbene, in conseguenza delle tradizioni etico-religiose del nostro Paese, continui ad essere privilegiata l'unione legittima, quella di fatto riceve parziale e limitata tutela, in primo luogo quale formazione sociale in cui gli individui esprimono la loro personalità, secondo l'art. 2 Cost., e, poi, in conseguenza dell'influenza delle legislazioni straniere che sono rivolte ad ammetterne pieno riconoscimento. In tale ambito si pongono le proposte di legge tendenti ad una regolamentazione completa delle unioni di fatto e tra di esse ve ne sono alcune che aprono la via alla convivenza tra soggetti di eguale sesso, non richiedendo come requisito di riconoscimento dell'unione la diversità di sesso.

Per ciò che concerne le unioni tra omosessuali, pur riconoscendo in via astratta la possibilità che esse rappresentino una valida comunità di vita ed affetti, è difficile ottenere poi un'effettiva tutela giuridica a causa della riprovazione sociale che ancor oggi spesso accompagna tali legami. Conseguentemente, esclusa una rilevanza esterna di tali unioni, risulta difficile anche una regolamentazione interna dei rapporti patrimoniali.

Vi sono stati però limitati interventi favorevoli al riconoscimento di una qualche rilevanza giuridica di dette unioni da parte di taluni giudici (Tribunale di Roma 20 novembre 1982, di Firenze 11 agosto 1986) che hanno qualificato more uxorio la convivenza tra persone dello stesso sesso, riconoscendo alle prestazioni tra essi effettuate la natura di atti di adempimento di obbligazioni naturali; ovvero da parte del Comune di Bologna che, per l'assegnazione degli alloggi, ha parificato la convivenza di persone dello stesso sesso alla convivenza more uxorio.

LA TUTELA DELLA FAMIGLIA DI FATTO
Per quanto concerne la famiglia di fatto tra persone di sesso diverso piena rilevanza giuridica viene concessa solo alle situazioni concernenti i figli generati dai conviventi, i quali secondo quanto stabilisce l'art. 30 della Costituzione, non devono trovarsi in posizione deteriore rispetto ai figli legittimi.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra conviventi, non si ritiene sia possibile applicare le norme previste per la famiglia legittima e ciò lo si può evincere dal dettato dell'art. 29 Cost. atteso che questa norma attribuisce alla famiglia legittimamente costituita una particolare tutela, in considerazione della peculiarità e dell'importanza sociale svolta dalla famiglia quale luogo di formazione e sviluppo della persona.

La stessa tutela non viene riconosciuta alla famiglia di fatto in quanto manca in essa la formale assunzione, da parte dei conviventi, di un impegno socialmente rilevante. Da tutto ciò consegue la difficoltà di disciplinare una situazione di fatto, anche se non sono del tutto assenti aperture nei suoi confronti, riconducendola nell'ambito delle formazioni sociali previste dall'art. 2 Cost. Tale soluzione permette di estendere alla
famiglia di fatto quelle norme, proprie della famiglia legittima, che prescindono dall'esistenza di un vincolo formale.

Anche i rapporti patrimoniali tra i conviventi, così come quelli personali, non ricalcano puntualmente le norme previste per le unioni legittime. Nel tentativo di attribuire una tutela alla convivenza more uxorio la Corte Costituzionale, con sentenza del 1988 ha sancito, in materia di locazione, l'incostituzionalità della legge in materia di locazioni lì ove questa non prevedeva il diritto di succedere nel contratto di locazione anche alle persone conviventi con il conduttore. Inoltre è stata sancita dal nuovo codice di procedura penale la facoltà di astensione dal deporre contro l'imputato, concessa ai suoi prossimi congiunti, anche al convivente more uxorio.

Viceversa la Corte Costituzionale ha bocciato l'aspettativa delle coppie non coniugate di adottare un bambino: con sentenza 281/94 è stata negata l'adozione ad una coppia sposata da due anni, ma con una convivenza di dieci anni alle spalle. La motivazione della Corte è consistita nel fatto che mancava un anno (la legge richiede minimo tre anni di matrimonio) per poter richiedere l'adozione, a nulla rilevando la precedente convivenza.

LO SCIOGLIMENTO DELLA FAMIGLIA DI FATTO
Lo scioglimento della convivenza non abbisogna di nessun atto formale, come del resto la sua "istituzione" a differenza del matrimonio che presuppone la continuità del rapporto e, di conseguenza, le formalità previste per il divorzio.
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