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| DIRITTO MINORILE |
Venerdì, 9 Maggio 2008
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| A cura dell'Avv. Antonia Lucchesi. |
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- Quando il minore é vittima
L'Unicef ha denunciato che il fenomeno degli abusi sessuali sui bambini coinvolge decine di migliaia di minori e che gli abusi vanno dallo sfruttamento della prostituzione minorile, alla pornografia minorile, al c.d. turismo sessuale.
Per arginare tale fenomeno é stata emanata in Italia la legge 31 agosto 1998 n.269, la quale ha introdotto specifiche disposizioni dirette a vietare e a punire i reati sopra descritti.
Di particolare interesse é l'art. 600 - ter, 3° comma del codice penale che punisce chi distribuisce, divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, materiale pornografico riguardante minori, ovvero notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori.
E' punito anche chi cede ad altri, anche gratuitamente, materiale pornografico avente ad oggetto bambini.
- Quando il minore é imputato
L'ordinamento italiano ha adottato particolari cautele affidando la trattazione di tutti i reati commessi da minorenne ad una struttura specializzata: il Tribunale per i minorenni.
La minore età deve sussistere al momento del fatto criminoso, anche se il procedimento penale inizia dopo il diciottesimo anno.
Fino ai quattordici anni il minore gode di una presunzione assoluta d'incapacità d'intendere e di volere, escludendosi ogni prova contraria.
Dai quattordici ai diciotto anni non esiste invece alcuna presunzione ed il giudice dovrà, di volta in volta, accertare se il minore aveva, al momento del reato, tale capacità.
Per il particolare favore riservato dall'ordinamento ai bambini, anche quando delinquono, non é ammessa la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato.
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