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| I FIGLI |
Lunedì, 12 Maggio 2008
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| A cura dell'Avv. Antonia Lucchesi. |
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La nascita di un bimbo, pur essendo un evento della natura uguale per tutti, viene diversamente disciplinato dall'ordinamento italiano a seconda che essa avvenga in costanza di matrimonio oppure no. Nel primo caso si parla di filiazione legittima, nel secondo di filiazione naturale.
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- FILIAZIONE LEGITTIMA
E' figlio legittimo colui che nasce da madre coniugata e dal marito di questa; si tratta, in realtà, di una presunzione che può essere vinta per mezzo dell'azione di disconoscimento di paternità, ammissibile però solo in presenza di determinate condizioni.
Il figlio legittimo é a tutti gli effetti membro della famiglia:
la sua procreazione permette l'instaurarsi di un rapporto non solo tra il nato ed i genitori, ma anche tra il nato, i parenti e gli affini di questi.
- FILIAZIONE NATURALE
Lo stato di figlio naturale non viene attribuito automaticamente per il solo fatto della nascita, ma richiede il compimento, da parte di uno o di entrambi i genitori, di un atto formale: il c.d. riconoscimento. Ove questo manchi occorrerà una dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Il riconoscimento non é tuttavia obbligatorio: sia il padre che la madre naturale possono decidere di non farlo.
Quest'ultima può dichiarare la nascita del figlio senza fornire le proprie generalità, cosicché il bambino verrà iscritto nei registri dello stato civile come nato da genitori ignoti e sarà l'ufficiale dello stato civile ad imporgli un nome.
- LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE
Essa si distingue in omologa ed eterologa.
La prima utilizza ovociti e spermatozoi della coppia; la seconda utilizza invece i gameti di un donatore o di una donatrice esterna.
Ambedue le tecniche possono essere realizzate tramite inseminazione artificiale o fecondazione in vitro.
Il settore é in continua crescita ed abbisogna di una regolamentazione a livello legislativo perché molti sono i problemi etici e sociali che ne derivano.
Può accadere, ad esempio, che vi sia contrasto tra madre uterina (quella che partorisce) e madre genetica (quella che fornisce l'ovulo), oppure che l'embrione venga impian-tato nell'utero di un'altra donna, la quale porterà a termine la gravidanza (maternità surrogata).
- DIRITTI E DOVERI
Con la riforma del 1975, le situazioni di figlio nato all'interno di una famiglia fondata sul matrimonio e di figlio nato da genitori non coniugati sono state pressoché parificate.
Ad entrambi spettano infatti:
- il diritto ad essere educato, istruito, mantenuto;
- il diritto al cognome; in caso di figlio naturale riconosciuto, egli prenderà quello del padre se riconosciuto da ambedue i genitori, ovvero quello della madre se vi ha provveduto da sola;
- all'eredità; in caso di figlio naturale riconosciuto, tale diritto sarà nei confronti dei genitori, se al riconoscimento hanno provveduto entrambi, altrimenti sarà nei confronti di uno solo.
Ai genitori, legittimi o naturali che siano, spetta infine la potestà sul figlio.
I doveri imposti al figlio sono invece:
- rispetto dei genitori;
- convivenza con i genitori finché sono minorenni;
- contribuzione ai bisogni della famiglia finché conviva con essa;
- versamento degli alimenti al genitore che si trovi privo dei normali mezzi di sussistenza.
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