LA CARTA DEI DIRITTI DEL FANCIULLO

La Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata dall' Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, fa obbligo agli Stati che vi hanno aderito di rispettare i diritti del fanciullo (intendendo per tale ogni essere umano di età inferiore a diciotto anni) senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di status sociale.

Tali diritti sono principalmente:

- il diritto alla vita, alla sopravvivenza, e allo sviluppo;

- il diritto al nome, alla cittadinanza, a conoscere i propri genitori e ad essere allevato da essi;

- il diritto a preservare la propria identità, a non essere maltrattato, a non essere trasferito illecitamente all'estero;

- il diritto alla libertà di pensiero, di espressione, di coscienza e di religione;

- il diritto a non subire interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata.



Di seguito, degli interessanti casi dibattuti riguardo i Figli ed i Minori




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IL DIRITTO MINORILE

QUANDO IL MINORE È VITTIMA

L'Unicef ha denunciato che il fenomeno degli abusi sessuali sui bambini coinvolge decine di migliaia di minori e che gli abusi vanno dallo sfruttamento della prostituzione minorile, alla pornografia minorile, al c.d. turismo sessuale.

Per arginare tale fenomeno é stata emanata in Italia la legge 31 agosto 1998 n.269, la quale ha introdotto specifiche disposizioni dirette a vietare e a punire i reati sopra descritti.

Di particolare interesse é l'art. 600 - ter, 3° comma del codice penale che punisce chi distribuisce, divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, materiale pornografico riguardante minori, ovvero notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori.

E' punito anche chi cede ad altri, anche gratuitamente, materiale pornografico avente ad oggetto bambini.

QUANDO IL MINORE È IMPUTATO

L'ordinamento italiano ha adottato particolari cautele affidando la trattazione di tutti i reati commessi da minorenne ad una struttura specializzata: il Tribunale per i minorenni.
La minore età deve sussistere al momento del fatto criminoso, anche se il procedimento penale inizia dopo il diciottesimo anno.

Fino ai quattordici anni il minore gode di una presunzione assoluta d'incapacità d'intendere e di volere, escludendosi ogni prova contraria.

Dai quattordici ai diciotto anni non esiste invece alcuna presunzione ed il giudice dovrà, di volta in volta, accertare se il minore aveva, al momento del reato, tale capacità. Per il particolare favore riservato dall'ordinamento ai bambini, anche quando delinquono, non é ammessa la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato.
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