LA SEPARAZIONE

Il matrimonio si scioglie solo a seguito della morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Tuttavia il nostro codice civile, all'art. 150, ha previsto la possibilità di porre fine al rapporto coniugale mediante l'istituto della separazione personale.

Quest'ultima può essere giudiziale, qualora ne sia fatta domanda al giudice da parte di un solo coniuge, e venga pronunciata con sentenza a seguito di un giudizio, oppure consensuale, quando sia frutto di un accordo tra i coniugi, accordo poi omologato dal giudice (omologazione che risulta indispensabile affinché la separazione possa produrre effetti), ovvero di fatto quando la stessa non venga in alcun modo formalizzata, avendo, in tal caso, effetti estremamente limitati.



Di seguito, degli interessanti casi dibattuti su Separazione e Divorzio



Diritto di Famiglia: la Separazione ed il Divorzio
IL DIVORZIO

Lo scioglimento del matrimonio era possibile, fino agli anni '70, solo nel caso di morte di un coniuge. L'assenza di un istituto quale quello del divorzio era giustificata dalla tradizione religiosa del nostro Paese, che ha sempre difeso l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Tale visione è venuta meno con la Legge 1/12/1970 n. 898, istitutiva del divorzio, confermata poi dal referendum popolare del '74, che ne ha ribadito la permanenza, modificata poi dalla L. n. 436/1978, ma soprattutto dalla L. 74/1987.

Ad ogni buon conto, il divorzio è ammissibile solo in presenza di motivi per i quali il giudice può ritenere cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e vi è un procedimento giurisdizionale inteso a favorire il più possibile la riconciliazione. Tra le diverse ipotesi previste, quella che si verifica maggiormente è costituita dal divorzio a seguito di separazione giudiziale ovvero consensuale, purché siano decorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale.

Il divorzio può essere presentato mediante una domanda congiunta dei coniugi nella quale avranno elencato tutte le disposizioni relative ai figli e ai loro rapporti economici. In tal caso il tribunale deciderà dopo aver accertato che le condizioni indicate rispettino effettivamente l'interesse della prole e dei coniugi stessi. Qualora il tribunale ritenga iniquo l'accordo emetterà una sentenza difforme. È indispensabile l'assistenza di un avvocato.

Ma i coniugi, in assenza di un accordo tra di essi, rimarranno comunque liberi di presentare una domanda giudiziale volta ad ottenere pur sempre lo sciglimento del vincolo coniugale. In questo caso si instaurerà un processo che si svolgerà secondo le forme ordinarie, cioè con il rito contenzioso.

CONSEGUENZE
Con lo scioglimento del matrimonio vengono meno, in primo luogo, i doveri coniugali. I coniugi riacquistano lo stato libero, potendo quindi contrarre nuove nozze e la moglie perderà il cognome del marito.Con il venir meno del matrimonio si scioglie anche la comunione legale. Rimangono naturalmente invariati i doveri verso i figli, salve le disposizioni in ordine all'affidamento e all'esercizio della potestà genitoriale.

Se poi uno dei coniugi, con lo scioglimento del matrimonio non abbia redditi tali da poter mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, può vedersi assegnato dal giudice del divorzio un assegno post-matrimoniale. Occorre però che il coniuge richiedente non possa procurarsi altrimenti mezzi adeguati; il giudice dovrà tener conto anche delle ragioni che hanno determinato il divorzio, del contributo personale ed economico di ciascuna delle parti nella conduzione familiare e nella formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, nonché della durata del rapporto coniugale.

Infine il giudice stabilirà che la casa familiare venga assegnata al coniuge più debole solo se a quest'ultimo verranno affidati i figli minori (o anche maggiorenni che convivano con il genitore ed ancora non autosufficienti economicamente). Con il divorzio rimarranno ovviamente invariati i doveri verso i figli.
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